x m y 1. Che siano Cittadini della Repubblica, p d' età non superiore agli anni ventisei. 2. Che abbiano ampi attestati di condotta morale dalle Autorità civili de' luoghi, ov* ebbero più lungo domicilio dopo la puerizia. g, Che provino d’ aver fatto un corso di. belle lettere* 4. Che diano saggi , ed indizj evidenti di fare non ordinaria riuscita nell’arte loro. 5, Che facciano in luogo chiuso, e da soli un’opera appartenente all' Arte da essi abbracciata sul soggetto, e dentro il tempo, che verrà loro prescritto dalle Accademie nazionali Su queste opere , che non si espongono al Pubblico, le Accademie giudicano dell’abilità dei concorrenti per mezzo di Commissioni Straordinarie, e colle normi stabili-, te dagli Statuti 1 Settembre 1805, Le opere dei concorrenti, che vengono pensionati, si conservano nell’Archivio dell* Accademia cogli atti del giudizio» V. De’sei Artisti eletti dal Governo, co-, me all’art. II, due dovranno essere addetti all’ Architettura, due alla Pittura , due alla Scultura. Essi dipendono rispettivamente dall* Accademia, che ne ha formato il giudizio, e con essa corrispondono per tutto ciò, che lor viene richiesto dalle presenti discipline, VI, Gli Artisti pensionati mandano annualmente all' Accademia, da cui dipendono, un,