X 54 ){ TITOLO IV. Doveri e competenze dei Ragionieri. 26. La Prefettura tiene, esposto nella sua Segreteria V elenco dei Ragionieri regolarmente approvati, sia secondo i metodi, ed usi eh*'erano in osservanza per Io passato nei varj Stati, che compongono il Regno , sia secondo il presente Regolamento per 1’ avvenire . Fuori di questi è vietato a chiunque di esercitare la professione, e di sottoscriversi Ragioniere. Gli atti di quelli che non sono compresi in questo elenco, non fanno prova in giudizio. 27.. Ogni Ragioniere deve sottoscrivere le carte relative alla sua professione col suddetto, titolo.. 28. Nei casi di mancanza in officio, o di sopraggiunta incapacità comprovata nelle vie regolari, il Prefetto può sospendere un Ragioniere dall’esercizio della sua professione . Ne’casi di dolo, o di circonvenzione , lo sospende, e procede, a termini di ragione. 2,9. Il Ministro dell'’ Interno e incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sa. là pubblicato, ed inserito nel Bollettino deU le Leggi . Dal Palazzo Reale di Monza il 3 Novembre. 1805. Il Principe Eugenio . Per il Vice-Re-Il Consigliere Segr. di Stato L* Vacsari *