)( Si )( CAP. II, Della scoperta dei delitti, e dei Rei, e delta, eooperazione alla Giustizia punitiva. La Polizia procura di conoscere con tutti i mezzi possibili i delitti di qualunque genere che siansi commessi specialmente nella sua giurisdizione , e di scoprire i delinquenti . E* suo dovere di assicurarsi prontamente del corpo del delitto neJ qasi specialmente , in cui il ritardo possa farne perdere le tracce. E’suo dovere altresì di prendere tutte le misure per 1* arresto de’ Rei, munendo tutte quelle notizie, e circostanze che possono servire alla rispettiva imputazione - La Polizia s£nte immediatamente in som. mario esame 1’ arrestato sui dati raccolti d’ imputazione, nè lascia di estendere le sue viste anche ai correi o complici. Se dall’assunto esame risulti V equivoco, o l’arretato dà conto altrimenti della propria innocenza , viene rimesso in libertà. In caso diverso deve la Polizia rimetterlo, entro il termine di tre giorni, al Tribunal Criminale unitamente ai carpi di delitto che possa avere assicurati, e gli atti formati. Quando questi atti siano compilati secon* Tomo XIL Num. 6.