)( 90 X la lettura di un progetto di Legge in aggiunta della Legge di Polizia 20 Agosto 1802 annoi, approvato dal Consiglio Legislativo il dì 21 del mese di Luglio 1803 an. no li, trasmessogli dal Governo il giorno 23 del mese di Ottobre corrente, comunicato alla Camera degli Oratori nello stesso giorno, intesa nella sua seduta dei 28 dello stesso mese la discussione sull' stesso progetto, raccolti i suffragi a scrutinio segreto DECRETA: Art. I. L*E facoltà dalla Legge 20 Agosto 1802 anno I. attribuite al Governo negli articoli 3 e 4, sono prorogate fino alla nuova ssduta del Corpo Legislativo. II. La Polizia, entro il termine di giorni otto, deve o dimettere gli arrestati , 0 far* gli consegnare ai Tribunali competenti . EJ derogato in questa parte ali’ art. 67 delle Legge 22 Luglio 1802 anno I. III. E’ preciso debito della Polizia, che il più presto possibile , e prioria almeno che spiri il terzo giorno , ogni arrestato venga sottoposto ad esame, e siano a lui comunicati i motivi del suo arresto . Sopravveneqdp nuove imputazioni o nuovi indizj , la Polizia riassoggetta V arrestato ad esame su tali