X ?8 X XI. Ai Giudici Criminali appartiene la dichiarazione formale delle contravvenzioni, e l’applicazione della pena ne* casi rispettivi. Le contravvenzioni stesse sono denunciate a-gli LJfficj di Polizia j i quali previa la loro verificazione, ne passano la notizia cogli atti relativi ai Giudici suddetti per il compimento delle particolari loro ispezioni. XII. Li Commessi, ed Ufficj di Polizia soffio solleciti di scoprire le contravvenzioni , che possono commettersi al disposto dalla Legge, e dal presente Decreto, come altresì di denunciare le usure , ed altri simili illeciti contratti per gli effetti contemplati all* art. XI. della Legge. Il Gran Giudice Ministro della Giustizia, ed il Ministro degli Affari Interni sono rispettivamente incaricati, per quanto spetta a ciascheduno , dell’ esecuzione del presente Decreto, il quale sarà stampato, inserito nel Bollettino delle Leggi, e pubblicato ne'luoghi soliti in tutta la Repubblica . Mezzi. Pel Consigliere Segretario ài Stato Il Segretario Centrale della Presidenza Canzo li.