X 64 X La pena non può eccedere 1* anno, In ca* so di recidiva la pena potrà raddoppiarsi. V. I rispettivi Ufficj di polizia , fanno arrestare i contravventori , e li rimettono ai competenti Tribunali Criminali, somministrando loro le prove della contravvenzione , onde si faccia luogo alla più pronta applicazione della pena. VI. Le facoltà , che si attribuiscono al Governo negli articoli 504 durano sino alla prima convocazione del Corpo Legislativo, che si terrà dopo spirato un’ anno dalla promulgazione della Legge presente. Vii. Sino a tanto che la Legge adotti un Codice correzionale , 1* Ufficio di polizia di ogni Capo Luogo di Dipartimento, semprec-chè preceda V istanza del padre contro un proprio figlio è autorizzato. 1. All* arresto, e traduzione in Casa di custodia del figlio di famiglia, ove il creda o necessario, o conveniente» 2. Alla formazione di un breve processo verbale, in cui sia registrata 1’ incolpazione del padre, le deposizioni de-’ testimonj da lui indotti, gli esami del figlio, e li testimonj, che nominasse . 3. Alla condanna di detenzione in una Casa di custodia qualunque per il tempo non maggiore in alcun caso di sei mesi. Vili. Il processo verbale si fa con 1’ assistenza di due probi parenti. L’ uno è nominato dal padre, e T altro dal 'figlio* In difetto