X 69 X Cere dall5uno sino a tre mesi, a misura'deh le circostanze. VII. I Tribunali Criminali, i Giusdicenti fe Delegati delle Case di forza soro incaricati di rimettere nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione del presente Decreto la nota delle persone indicate ai Paragrafi je^ dell’articolo IL della Legge ai Prefetti esercenti la Polizia ne’ rispettivi Dipartimenti * Nell’ eguàl termine i Prefetti la inoltrano ai Ministro dell’ Interno * VIIL I Tribunali Criminali, i Giusdicenti e Delegati delle Case di forza partecipano del pari per 1* avvenire con preventivo avviso ai Prefetti suddetti la dimissione , sia dalle carceri, sia dai luoghi di lavoro forzato delle persone indicate ai citati 3 e 4 dell’articolo II. della Legge* IX. Muniscono le persone stesse, neiratfo che sono rese in libertà , di una Carta, colla quale debbono immediatamente presentarsi alla Polizia giurisdizionale del luogo 4 Questa Carta è ritirata dalla Potizia stessa che ne rilascia un’ altra diretta a farle riconoscere daU' Autorità di Polizia giurisdizionale del luogo, ove dichiarano di volersi stabilire . Quest' ultima Autorità ritira Una tal Carta, e ne accorda loro un' altra che serve di garanzia per la rispettiva permanenza nel* la propria giurisdizione. X. Il Contumace all* esecuzione del dispo*