X. 100 X N. XL. REPUBBLICA ITALIANA. Milano 6 Agosto 1805. Anno IL IL VICE-PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. V_/Onsiderando che gli impieghi pubblici non devono essere confidati a persone che siansi disonorate con delitti, o con violazione alle Leggi D'E CRETA I. Non potrà d’ ora innanzi essere ammes* so, nè conservato nei pubblici impieghi chiunque non giustifichi col mezzo delle fedi degli Ufficj Criminali de’luoghi, neJ quali abbia avuto uno stabile domicilio, di non essere stato criminalmente processato. II. Non vi potrà nemmeno essere ammesso, nè conservato chiunque essendo stato, o venendo ad essere sottoposto agli obblighi prescritti dall-i Legge 13 Agosto sulla Coscrizione Militare non giustifichi di averli adempiti. III. Il Gran Giudice Ministro della Giustizia, ed il Ministro dell’Interno propongono all* approvazione del Governo le dissipi!-