)( 92 « N. XXXVIII. REPUBBLICA ITALIANA. Milano li j5 Ottobre 1804 anno III. REGOLAMENTO PER LA POLIZIA GENERALE IL CONSIGLIERE MINISTRO 1>ELL’ INTERNO. ICssendosi riconosciuta la necessità di a-dottare alcune misure, e cautele dirette a meglio garantire 1* osservanza delle veglianti Leggi, e Regolamenti relativi ai Forestieri mentre si dichiarano in pieno vigore le stesse Leggi, e Regolamenti , e specialmente la Legge 25 Termidoro anno IX , il Regolamento 27 Marzo 1802 , la Legge 20 Agosto e successivo Decreto di detto anno , resta inoltre prescritto quanto segue ; I. Un.mese dopo la pubblicazione del presente restano annullate tutte le Carte di sicurezza rilasciate ai Forestieri da tutti gli Ufficj di Polizia dipendenti da questo Mini* stero. II. Ogni Forestiero è tenuto entro il suddetto termine di presentarsi all* Ufficio di Polizia del luogo, ove dimora, per farsi rinnovare la Carta di sicurezza , giustificando