J( 72 ){ 1’ esercizio poi della questua nel luogo, ove si è trasferito, ne riporta l’approvazione in iscritto dall’ Autorità locale, contravvenendo, viene espulso, e rimandato al luogo, d’onde è partito. XX. il Mendicante invalido che questua senza licenza , è recluso in luogo d’ arresto , ed anche in carcere, per otto giorni a misura de'casi, XXL La recidiva contravvenzione al dispo* sto ne* precedenti articoli XIX. XX. è punita coll’ arresto anche in carcere estensibile a misera delle circostanze, sino a tre mesi. XXII. I Ciarlatani, Saltimbanco, e simili Istrioni, non possono presentarsi al Pubblico per 1’ esercizio del loro mestiere , se non muniti d' uno speciale permesso in iscritto della Polizia giurisdizionale. XXIII. Chi manca dell’accennato permesso è punito, se nazionale, con un mese di carcere; esiliato se forestiere, sotto la comminatoria di un anno di lavoro forzato in caso di contravvenzione al bando. XXIV. Le recidive contravvenzioni al disposto nel presente Decreto, a riserva de’casi già contemplati neir articolo XXI , sono punite cella duplicazione della pena rispettivamente comminata neJ singoli casi a senso dell’articolo IV. della Legge. XXV. E' confermato l' obbligo agli Ufficj di Polizia, ai Tribunali Crimnali , ed ai Giusdicenti della Repubblica di rimettere