X 16 X N. XXIV. NAPOLEONE I, Per la Grazia di Dio e per le Costituzioni, Imperatore dei Francesi e Re d’ Italia. Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue : Articolo I. fcjSsendosi il Tesoro nazionale incaricato delle spese generali della pubblica Istruzione , tutti i fondi tanto sul Monte Napoleone, quanto in terre, censi, o altre qualun* que provenienti sono avvocati al Tesoro. Artico io II. Questi fondi serviranno principalmente in sussidio al mantenimento de’Licei dipartimentali, o degli Alunni, che in essi si manterranno gratuitamente. Artico zo 111. Serviranno pure pel mantenimento delle Scuole militari, del Genio, e delle Arti a norma del Piano, che ne sarà pubblicato.