X 71 Y esse comminata ne’ casi sopva espressi, ogni-qualvolta sia maggiore di quella specificata nei precedenti articoli XII. XIII. XV. I Prefetti incaricati della Polizia possono, a misura de’ casi, obbligare le persone sospette giusta il citato art. II. della Legge a tenersi lontane da un dato luogo per una certa distanza , e per un determinato tempo , e possono obbligarle altresì a rimane-re nel Dipartimento , o nella Comune , a cui appartengono per ragione d’ origine , o di domicilio, sotto la comminatoria del carcere estensibile da un mese sino ad un anno in caso di contravvenzione . XVI. I Mendicanti invalidi non possono d’ ora innanzi questuare, se non muniti di li* cenza speciale in iscritto della Polizia. XVII. La Polizia non rilascia loro la li» cenza, se non è giustificata 1’ impotenza al lavoro, e la mancanza di ogni mezzo di sussistenza,, o di persone obbligate a prestarla e se non possono essere collocati nel luogo di pubblico ricovero. XVIII. La licenza suddetta non vale, che nel Circondario della giurisdizione appartenente all’ Autorità che 1’ ha accordata ; può essere però dall’ Autorità medesima circo-scritta anche ad un limite più ristretto. XIX. Occorrendo al Questuante di trasferirsi in altra giurisdizione, fa vidimare la licenza dall’ Ufficio che 1’ ha rilasciata , indicando il luogo, ove intende passare . Per