SAL - 310 - SAL stazioni di salvataggio organizzate per soccorrere rapidamente le navi in pericolo a mezzo di grandi barche a remi od a motore. Le più moderne di tali stazioni hanno la possibilità di trasportare con degli autocarri da. un punto ad un altro della costa le imbarcazioni di salvataggio. In tal modo è possibile risparmiare del tempo e talvolta evitare delle difficoltà insormontabili : per esempio l’uscita dell’imbarcazione da un porto alla cui bocca battono impetuosamente le onde sollevate dal vento di traversìa. L’imbarcazione viene trasportata per via di terra in un punto della costa dove sia mono difficile metterla in mare e mandarla verso il largo col minor danno possibile. Esistono delle norme internazionali, aventi lo scopo di tutelare la vita umana in mare (Convenzione di Bruxelles 1910 eConvenzione diLondra 1914). La Convenzione di Londra contiene delle disposizioni, frutto di ricerche e studi compiuti da naviganti e da tecnici, che prescrivono la sorveglianza sulla sufficienza numerica e tecnica degli equipaggi, sulla navigabilità delle navi e siili a reale efficienza dei loro mezzi di salvataggio (vedi « lancia di salvataggio »). Prescrivono inoltre la obbligatorietà degli impianti radiotelegrafici, la segnalazione d’urgenza dei pericoli gravi per i naviganti, ed infine istituiscono dei certificati di sicurezza da rilasciarsi, dopo un’ispezione ufficiale, alle navi rispondenti alle esigenze stabilite. Su ogni nave, e particolarmente su quelle grandissime destinate al trasporto di numerosi passeggieri, oltre la diligente istruzione degli uomini destinati al maneggio dei mezzi di salvataggio, e l’accertamento, mediante frequenti esercitazioni, che ogni passeg-giero conosca il proprio posto di salvezza, occorre che si siano preveduti tutti i possibili incidenti capaci di produrre panico ed arrestare lo svolgersi delle operazioni di salvataggio. Per esempio, di nottetempo, lo spegnersi della luce per un guasto alle macchine elettriche, basterebbe a togliere ogni efficacia alla più perfetta organizzazione, qualora la nave non avesse una sorgente luminosa autonoma, situata nelle parti superiori della nave, il più alto possibile, e capace d’illuminare sopratutto i ponti dove si trovano le imb arcazioni. La nave che presta soccorso ad un’altra ha diritto al risarcimento dei danni ; se il soccorso è stato prestato con rischio del bastimento e delle persone, verrà inoltre corrisposto un premio che non potrà però eccedere il decimo del valore delle cose salvate. Il codice per la Marina Mercantile stabilisce le norme per tali compensi, e per le retribuzioni a cui hanno diritto le persone che accorrono al salvataggio d’una nave pericolante, o che somministrano ad essa mezzi di rimorchio ed attrezzi. È particolarmente importante la disposizione che nega ogni obbligatorietà ad una convenzione o promessa di mercede per assistenza al salvataggio, quando sia stata fatta in pieno mare o al momento del sinistro. I risarcimenti, i compensi e le retribuzioni per l’assistenza ed il salvataggio tra navi appartenenti a Stati diversi, sono regolati dalle disposizioni della Convenzione di Bruxelles 1910. È da notarsi la speciale norma espressa dalla locuzione inglese no cure no pay (vedi a suo luogo). Salvataggio dei sommergibili. - Un sommergibile che per qualsiasi motivo non possa risalire dal fondo del mare alla superficie, può essere con degli adeguati mezzi di sospensione, sollevato e portato a galla se la profondità o lo stato del mare permettono il lavoro dei palombari e l’impiego di quei mezzi. Ma i sinistri generalmente avvengono dove non è possibile accorrere sollecitamente con gli apparecchi