DIS — 126 - DIS DISERZIONE. - Nella Marina da Guerra, in tempo ili pace, l’assenza ingiustificata di un militare dalla nave o dalla sna destinazione a terra, qualora si protragga fino a quattro giorni e cinque notti, viene qualificata come diserzione. Però il Comando può in speciali circostanze, dichiarare disertore un militare dopo ventiquattro ore di assenza ingiustificata. Il militare mancante alla partenza della nave viene sempre dichiarato disertore. In tempo di guerra è dichiarato disertore colui che manchi a due chiamate o appelli consecutivi ; può esserlo anche il militare che manchi ad una sola chiamata. Il Codice Penale Militare Marittimo distingue la diserzione nel Regno da quella all’estero, e punisce pi gravemente la seconda. La pena minima per ì la diserzione nel Regno, in tempo da I pace, è di un anno di reclusione militare. Per i borghesi componenti gli equi- i paggi delle navi da commercio, il Co- j dice della Marina Mercantile contem- j pia il reato di diserzione in tempo di pace corno in tempo di guerra. Le ra- | gioni di ciò sono evidenti : 1) Il bisogno di considerare indi- I spensabile a bordo ognuno dei componenti l’equipaggio, qualunque sia il grado d’importanza del suo incarico. Tale indispensabilità nasce dal criterio industriale che informa l’organiz- i zazione della Marina Mercantile, per cui ogni equipaggio è formato col uu, mero di marittimi strettamente necessario allo svolgimento dei servizi. I-noltre il contratto d’arruolamento costituisce un serissimo impegno che non si può impunemente sciogliere. 2) Il conseguente gravissimo disagio in cui la nave viene a trovarsi specialmente all’estero, quando è obbligata a sostituire rapidamente i marittimi mancanti con degli individui generalmente non desiderabili. È reo di diserzione qualunque individuo dell’equipaggio d’una nave mercantile (Ufficiale, sottufficiale o semplice marittimo) che, tanto nello Stato quanto all’Estero, senza autorizzazione dell’Autorità Marittima o Consolare, abbandona la nave, oppure non si reca a bordo di essa dopo aver firmato il contratto d’arruolamento. xU-l’estero il reato esiste anche quando, pur essendo cessato l’arruolamento, l’Autorità Consolare abbia rifiutato l’autorizzazione di sbarco. 11 disertore viene punito con la detenzione da tre a sei mesi se la diserzione è avvenuta nello Stato ; da sei mesi ad un anno se all’estero : queste pene sono aumentate di uno o due gradi quando la diserzione ha luogo nei porti al «li là dei limiti assegnati alla navigazione di gran cabotaggio (vedi «cabotaggio»). In ogni caso il disertore incorre nella multa di lire cinquanta a lire duecento, che è devoluta per intero alla Cassa degli In validi della Marina Mercantile. Quando la diserzione ha luogo di concerto fra tre o più persone dell’equipaggio sarà considerata complotto, e la pena aumentata di uno o due gradi (vedi « complotto *). DISIMPEGNARE. — Liberare oggetti o cordami da altra corda che si è avvolta ad essi impedendo il loro libero uso. DISINCAGLIARE. — Liberare una nave la cui chiglia si è posata od incastrata in una secca o bassofondo. DISLOCAMENTO. Il peso della massa d’acqua spostata, dislocata, dalla parte immersa dello scafo d'una nave. Equivale al peso totale della nave e del suo carico, e noi Italiani lo misuriamo in tonnellate metriche (da chilogrammi mille). Gli Inglesi lo esprimono in tonnellate da 1016 chilogrammi. Le cifre dei dislocamenti hanno un più frequente uso nella designazione e classificazione delle navi da guerra, per le quali non esiste il con- I cetto di capacità di cario«. Perciò