RIC - 298 - RIC rali consiste in duo microfoni applicati sulla parte immersa dello scafo della nave, uno per lato, ciascuno dei quali può essere, a volontà dell’operatore, messo in comunicazione con una cuffia telefonica. La comunicazione si stabilisce mediante un apparecchio commutatore portante le necessarie indicazioni, il quale è installato insieme alla cuffia telefonica sul ponto di comando, nel locale che contiene la bussola ed il maneggio del timone. Quando nei paraggi della stazione costiera fornita di campana sottomarina, le onde sonore costituenti il segnale convenzionale di quella, giungono ai microfoni, e l’operatore in ascolto percepisce i suoni, egli saprà immediatamente da qual lato della nave si trova la stazione trasmettente. Egli non avrà che da inserire alternativamente i due microfoni nel circuito telefonico mediante l’opportuna manovra dell’indicatore - commutatore: udrà allora un suono più intenso dal microfono che rispetto alla chiglia della nave si trova dallo stesso lato della stazione trasmettente. Per ottenere la perfetta im "■ "" '¡"n tensità dj¿- bisognerà muovere la prora della nave verso il lato dal quale i rintocchi della campana subacquea risultano più forti. Allorquando, dopo successive prove, si sarà ottenuta l’eguaglianza dei suoni, si potrà esser sicuri che la campana sottomarina si trova sulla rotta della nave e si sarà così determinata una linea di posizione abbastanza approssimata. Generalmente si usano varie coppie di microfoni allo scopo di aver sempre un sicuro funzionamento dell’apparecchio. Con questo ricevitore si possono ricevere i segnali emessi dal trasmettitore Fessenden a cui accenniamo alla voce « segnali di nebbia », qualora la stazione costiera sia fornita di tale impianto. RICUPERARE. — Riprendere a bordo persone o cose cadute in mare. Ricuperare l'imbando. -- Vedi « Imitando ». RICUPERATORE DI RINCULO. - Lo stesso che « freno di rinculo ». RICUPERO. - L’ atto di porre in salvo qualche cosa che faccia parte di una nave che abbia subito un qualsiasi sinistro marittimo, o del suo carico. La stessa parola designa le cose salvate. Tutti gli oggetti ricuperati dalla nave e dal carico appartengono ai rispettivi proprietari, e se costoro non li ricuperano, ed altri li raccoglie e pone in salvo, questi dovrà farne ini mediata consegna all’autorità marit tima o consolare o locale, od alla persona che dirige le operazioni del ricupero. Dicesi gestione del ricupero l’amministrazione dello cose ricuperate. Il codice per la Marina Mercantile stabilisce delle dettagliate norme per questa gestione, e particolarmente noi riguardi delle spese sostenute per il ricupero, della valutazione delle cose salvate, e della liquidazione e ripartizione di esse. Coloro che trovassero in mare una nave ~»f» ini mi il i » (vedi « abbandono ») e riuscissero a «r salvo in un porto dello Stato, avranno diritto al rimborso delle spese ed all’ottavo del valore della nave e del carico salvati, se il ricupero avrà avuto luogo fuori vista di terra ; al decimo di quel valore se invece la nave fosse stata trovata in vista di terra. Se una nave abbandonata è sommersa senza lasciar traccia apparente sulle acque, ed i suoi proprietari non dichiarano entro due mesi dall’annunzio dell’abbandono dato dall’Autorità marittima, che essi intendono ricuperarla, le cose sommerse si riterranno abbandonate a profitto dello Stato. La stessa conseguenza avrà luogo se i proprietari pur avendo dichiarato di voler ricuperare la nave, lascino trascorrere quattro mesi senza