cos - Ili - CRO COSTITUTO. — L’insieme delle dichiarazioni che il Comandante d’una nave, sia da guerra, sia mercantile, deve fare all’Ufficio di Sanità del porto d’approdo, nel momento in cui chiede per la nave l’ammissione alla libera pratica. COSTRUTTORE NAVALE. - Prendono questo titolo quegl’inscritti alla seconda categoria della Gente di Mare che, dopo aver compiuto negli Istituti Nautici gli studi necessari, ottengono dallo Stato la relativa patente. Sono di due classi : Quelli di prima classe possono costruire bastimenti di qualunque portata, esclusi quelli a scafo metallico. Quelli di seconda classe possono costruire bastimenti in legno, di portata non superiore alle trecento tonnellate. Nell’uso comune, è l’espressione generica con cui si designano le persone che si dedicano alla costruzione delle navi. COSTRUZIONE NAVALE. - Lo studio del modo di formare i singoli pezzi che costituiscono l’ossatura della nave ed i suoi rivestimenti, e di riunirli solidamente insieme ; del migliore impiego dei vari materiali, e dell’installazione di tutti gli accessori di cui la nave ha bisogno pel suo impiego. Si distinguono : La « Costruzione in legno » le cui norme sono consacrate da secoli di esperienza. La « Costruzione in ferro * che, dopo essersi all’inizio informata ai medesimi criteri di base della costruzione in legno, si è poi avvalsa dei grandi progressi della metallurgìa, per semplificare le ossature, diminuire i pesi, affinare le forme (vedi « struttura *). CREDITO MARITTIMO. - Come gli altri rami dell’attività mercantile ed, industriale, anche il commercio marittimo t* la navigazione hanno bisogno d’ingenti capitali e quindi di credito facile ed illimitato. A tale scopo si provvede con le forme ordinarie del credito, col « pegno navale »,. e col «prestito a cambio marittimo» (vedi queste espressioni). Oggi, a motivo della grande rapidità delle comunicazioni e della possibilità di procurarsi il denaro a migliori condizioni di quelle offerte dal prestito a cambio marittimo, quest’ultimo è caduto in disuso. Un’altra forma di credito marittimo è offerta dalla facoltà concessa alle Società assuntrici dei servizi marittimi sovvenzionati, di emettere obbligazioni nominative e al portatore. A garanzia dei possessori delle obbligazioni, le Società hanno l’obbligo di vincolare presso la Cassa dei Depositi e Prestiti una parte dello sovvenzioni dovute dallo Stato, e di assoggettare a vincolo di pegno le loro navi (vedi « sovvenzioni »). C. R. E. M. — Abbreviazione di « Corpo Reali Equipaggi Marittimi ». Vedi « Corpo ». CROCETTE. — Lo stesso che « barre ». Vedi « barre o crocette ». CROCIAME. — In una nave a vele quadre, la lunghezza dei pennoni maggiori. CROCIARE UNA TONNARA. - Vedi « Incrociare ». CROCIERA. — Navigazione lungo un determinato tratto di mare, per motivi di guerra, o per sorveglianza, o per ricerca di naufraghi o relitti, oppure per addestramento degli equipaggi. La parola è comunemente usata nella Marina da diporto per designare i viaggi di piacere, e per distinguere i bastimenti e le imbarcazioni destinati a tale scopo da quelli costruiti per le regate. Si dice : « Yacht, Cutter, ecc., da crociera ». CRONO INDICATORE MECCANICO. - È un apparecchio usato per la direzione del tiro navale. Esso permette, conoscendo in un dato istante la distanza da un bersaglio e la quantità di cui varia la distanza stessa nella