POZ o — PRE dal rispettivo occhio di cubìa (vedi « cubìa ») e va ad ammanigliarsi alla sua ancora. Pozzo dell’elica. - Le navi miste, a vela ed a vapore con propulsione ad elica, che si usarono nel periodo di transizione tra la vela ed il vapore, avevano nella poppa in corrispondenza dell’elica, un vuoto chiamato «pozzo dell’elica ». Il propulsore, dopo essere stato separato dall’asse motore, poteva essere alzato e tenuto in quel vuoto. Si faceva quest’operazione quando si voleva approfittare di un vento favorevole e spiegare tutte le vele ; in tal modo si sopprimeva la resistenza che l’elica immersa ed immobile avrebbe opposto al moto della nave. Per alzare il propulsore, che sulle grandi navi era molto pesante, si usava una corda di grande circonferenza (gherlino) a cui si dava il nome di fanfarino. POZZETTO o POZZO. — Nelle barche da diporto aventi il ponte di coperta, si dà questo nome alla parte poppiera dove il ponte s’interrompe per lasciare uno spazio più profondo, una specie di ridotto, dove delle persone possano sedere e trovarvi riparo dal mare. Da alcuni è chiamato anche « fonte ». Se vi è una cabina più bassa del ponte di coperta, è dal pozzetto che vi si accede. PRATICA. — In pratica. - Si dice di ogni nave quando al suo arrivo in un porto, l’Autorità portuale, dopo aver accertate le sue buone condizioni sanitarie, le accorda la libertà di comunicazione con la terra. Si dice pure in libera pratica. PREDA. — La cattura di una nave per opera di altra nave o di una batteria o fortezza costiera, nei casi indicati alla voce « Diritto di preda ». La nave catturata dicesi pure « preda ». Se la preda, dopo il giudizio a cui è fatto cenno alla voce « Diritto di preda », viene dichiarata buona preda cioè legittima, essa è confiscata dallo Stato a cui appartiene la nave predatrice. Il nostro Codice stabilisce che le cose (navi e carichi) predate e confiscate, vengano vendute dall’Autorità Marittima ai pubblici incanti. Il ricavato, dedotte le spese giudiziali e dedotto un quinto, devoluto alla Cassa Invalidi della Marina Mercantile, viene distribuito nel modo seguente : Se la preda fu compiuta da una nave da guerra o da una batteria costiera, i due quinti spettano allo Stato Maggiore ed all’equipaggio della nave predatrice o al presidio della batteria, ed il rimanente alle finanze dello Stato ; Se la preda fu effettuata da navi mercantili od armate in corsa, il valore ricavato, fatte le deduzioni suindicate, viene diviso tra gli Armatori e gli equipaggi delle navi predatrici nel modo stabilito dalle convenzioni d’arruolamento ; ove tali convenzioni non contemplino il caso di preda, i due quinti del ricavato vengono ripartiti tra gli equipaggi e gli altri due quinti agli armatori in proporzione alle loro interessenze. Quanto sopra si riferisce al caso in cui la preda sia una nave mercantile col suo carico. Se la preda è una nave da guerra catturata da navi mercantili o corsare, a queste sarà devoluto un premio corrispondente al quinto del valore della nave predata, dedotte le armi e le munizioni, oltre al risarcimento dei danni sofferti durante la cattura. Altre norme particolari sono stabilite dal codice per i vari casi in cui la cattura avviene con la cooperazione di navi da guerra, navi mercantili, corsare, e batterie costiere. PREMITRECCE - PRESSATRECCE -PREMISTOPPA - PREMIBADERNE. - Brevi tubi a flangia ed a chiavarde, che comprimono le guarnizioni o baderne di tutte le aste di stantuffo delle macchine motrici ed ausiliarie, per rendere stagno il loro passaggio attra-