REGOLAMENTO PER LA SEZIONE D’ARTE DECORATIVA (vetri d’arte - tessuti d’arte - smalti e lacche pure). 1. - Come nelle due precedenti Mostre, la XIX Biennale accoglierà nel Padiglione « Venezia » una sezione di Arte decorativa internazionale riservata ad alcuni prodotti di tradizione tipicamente veneziana. Queutl prodotti saranno : a) Vetri d’arte ; b) Tessuti d’arte ; c) Smalti e lacche pure. Tali categorie di oggetti dovranno corrispondere alle necessità dell’arredamento e dell’abbigliamento. 2. - Gli oggetti da esporre saranno sottoposti alla scelta dello speciale Comitato esecutivo, nominato dalla Biennale, il quale, a »uo giudizio insindacabile, farà gli inviti e curerà il collocamento. 3. - Il Comitato Esecutivo potrà aggregarsi, per 1 vari rami rappresentati, uno o più esperti. 4. - Tutte le spese riguardanti il trasporto, l’imballaggio, il viaggio di andata e di ritorno degli oggetti sono a carico degli espositori. 5. - L’assicurazione degli oggetti, sia durante il viaggio, come durante la permanenza nella Mostra, è pure a carico dell’espositore. 6. - È fatto obbligo agli espositori d’imballare i loro lavori, con ogni diligenza, in robuste casse di legno ; di assicurare, per mezzo di viti, e non di chiodi, i coperchi delle casse ; di curare in genere scrupolosamente tutte le precauzioni ritenute necessarie a garantire l’integrità degli oggetti contro manomissioni, danni o smarrimenti. A tutti 1 colli dovranno essere applicate, accanto all’indirizzo della Biennale, e ben visibili, le parole « Arte Decorativa ». 7. - Per ciò che riguarda i rischi pel trasporto degli oggetti dalla «ta-zione di provenienza a Venezia, l’Ente si assume, di fronte agli espositori, soltanto la cura di spiegare, nei confronti delle ferrovie e a favore dell’espositore, l’azione di responsabilità in caso di guasto, ricorrendone le condizioni. Nessuna responsabilità spetterà all’Ente in caso di guasti che si verificassero per qualunque causa, sia durante U trasporto dalla stazione ferroviaria di Venezia ai Giardini, o viceversa, sia durante il periodo di permanenza degli oggetti nei locali delFEsposizione. Di preciso, l’Ente, pur usando le maggiori cautele, declina ogni responsabilità per il rischio d’incendio, furto, o qualsivoglia altro danno. — 213 —