■ 8. - È tassativamente prescritto che ogni oggetto, o gruppo di oggetti sia accompagnato da triplice distinta che ne specifichi la proprietà, l’autore, il valore di stima e di vendita, la natura, il tipo ed il titolo. Inoltre, ogni oggetto dovrà portare attaccato un cartellino con tali indicazioni. 9. - L’Uifìcio di Segreteria rappresenta gli espositori nella vendita degli oggetti. Sul prezzo di ciascun oggetto, anche se la vendita sia fatta diretta-mente dall’espositore o dal proprietario dell’oggetto stesso, o da chi per lui, l’Esposizione preleva un diritto del 15 %. È ammessa, durante il periodo dell’Esposizione, la vendita di riproduzioni degli oggetti esposti. L’Esposizione percepirà la percentuale d’uso anche su questa. 10. - Gli oggetti non accettati dal Comitato saranno immediatamente posti a disposizione dei proprietari, i quali sono tenuti a curarne il ritiro ed il rinvio, non assumendo la Biennale responsabilità alcuna dopo 10 giorni dall’invio della comunicazione relativa. , 11. - È raccomandato in modo speciale d’inviare, unitamente agli oggetti, almeno due fotografie degli stessi. 12. - Gli oggetti dovranno essere ritirati entro il termine massimo di un mese dalla chiusura dell’Esposizione al pubblico. 13. - L’accettazione dell’invito da parte dell’artista significa adesione implicita al regolamento. 14. - Per tutte le norme generali qui non specificate hanno valore il regolamento generale della Biennale e quello per le « Arti Figurative ».