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Queste ricevute non sono fatte in catte bòllata, e nondimeno fanno prova anche in
giudizio.
  29.	Il Ricevitore comunale, che avendo ommesso di contrapporre alla partita del debito di alcun contribuente qualche somma ricevuta, ne fa in seguito allo stesso la ricérca, incorre nella multa del doppio della som-* ma indebitamente pretesa, che é applicabile per metà al denunciatore , e per 1* altra metà alla cassa comunale.
  30.	I pagamenti che vengono fatti al Ricevitore comunale da chi ha debito verso di lui per contribuzioni maturate, e per altri titoli , s’ intendono sempre fatti in isconto del debito derivante dalle imposizioni fino alla concorrenza del medesimo * Il Ricevitore , che imputa tali pagamenti ne’ suoi ere. diti privati, lasciando aperto il debito alle imposte, ed agisce in seguito col metodo privilegiato fiscale per 1’ esigenza di questo 7 oltre la contrapposizione dell’ esatto a scarico del contribuente, incorre nella multa del triplo della somma indebitamente imputata nel suo credito privato , da dividersi come all’ articolo precedente, e ciò oltre il risai-» cimento deJ danni «
  31.	Nel quinto giorno dopo la scadenza del pagamento di ciascuna rata delle imposizioni fissata dalla Legge a norma dell’ arf, 22 , il Ricevitore fa il versamento cella cassa dipartimentale della somma intera assegna»