)( 96 )( Ogniqualvolta il Comandante di Piazza, il Commissario di guerra, o P Uffiziale del Genio crederanno la loro presenza necessaria negli stabilimenti militari, ciascuno di essi ne avvertirà gli altri, e nessuno potrà dispensarsi d’ intervenirvi per operare unita, mente. 41. Gli Ufficiali del Genio saranno espressamente incaricati sotto la loro responsabilità d’invigilare, p invigilare alla conservazione delle caserme e degli alloggi militari appartenenti alla Nazione; essi si concerteranno coi Commissari di guerra aventi la polizia delle truppe, e delle caserme per le riparazioni urgenti che le circostanze potessero esigere ai fabbricati, ai mobili ed agli utensili da caserma appartenenti alla Repubblica. 42. Gli effetti da caserma sotto la direzione degli Uffiziali del Genio, sono le rastrelliere d’armi, quelle per le bisacce di pelle, le tavole per riporvi il pane , i tavolati , e le panche. Quelli che concernono particolarmente i Commissari di guerra sono i letti, le stufe, . e gli oggetti dipendenti. 43» I Commissari di guerra daranno agli Uffiziali municipali, ai Generali comandanti ed ai Comandanti di Piazza tutti gli schiarimenti che saranno loro domandati sugli alloggi militari. I corpi amministrativi 0 giudiziari non po-