X S8 X loro natura al cessar del bisogno, senza che gl* impiegati abbiano diritto a nuovo inr* piego. 4. I Guarda-fortificazioni, Conservatori, e Custodi saranno tenuti di lasciar entrare nelle fabbriche militari non occupate da truppe il Comandante d’ armi, ed il Commissario di guerra, allorché si presenteranno per esaminare lo stato di questi edifizj: L’ Uffi-ziale del Genio ne sarà ogni volta prevenuto. Gli Uffiziali del Genio, i loro commessi , i Conservatori, Guarda-fortificazioni , e Custodi avranno sempre libero 1’ accesso agli edifizj militari occupati dalle troppe tanto per visitarli, quanto per farvi eseguire i lavóri necessarj di riparazione. 15. I Custodi saranno divisi in tre classi. La prima sarà per la custodia di uno o più stabilimenti separati che abbiano da 80 a 100 stanze comprese le scuderie. La seconda classe sarà per la custodia di uno o più stabilimenti che contengano da 60 a So camere comprese le scuderie. La terza classe sarà per la custodia di uno stabilimento o stabilimenti contenenti dalle 40 alle 60 camere compresevi le scuderie. 16. Indipendentemente dai Custodi par*-colari degli stabilimenti , sarà nominat' e fissato nella Piazza il Conservatore dep-rf^i“ fizj militari, i di cui doveri ed attr*02*017! saranno indicati nel titolo seguente