X 95 X 3^. Gli Uffiziali rimetteranno immediatamente al Comandante d’armi, od all* Aiutante di Piazza il risultato sommario per iscritto della loro visita, ed in caso di negligenza per parte loro saranno puniti coll* arresto. 38. Il Comandante della Piazza farà egli stesso , o farà fare da’ suoi Ajutahti quel numero di visite, che crederà necessario per assicurarsi del buon ordine, e della nettezza degli alloggi, verificando i rapporti, che gli saranno stati fatti dai capitani di visita. Nelle visite che farà senza darne avviso, si farà accompagnare da un Sergente di quelle compagnie, le camere delle quali vorrà visitare. 39. La polizia degli alloggi militari , appartenendo ai Commissarj di guerra dovranno i medesimi essere immediatamente istruiti di tutti i movimenti che potessero aver luogo nel loro circondario, nè potrà ordinarsi alcun movimento di questa natura, senza che i medesimi siano preventivamente avvertiti dal Comandante d’armi. 40. I Commissari di guerra, i Comandanti, ed AjutantI di Piazza dovranno*concertarsi insieme per tutto ciò che concerne l'ordine, o la nettezza delle caserme non che per la conservazione delle forniture ; gli Uffiziali del Genio si concerteranno parimenti con essi per ciò che risguarda le riparazioni e ma-nutenzioni de* locali.