X 93 X 30 Sarà obbligo del Conservatore di rimettere il primo giorno di ciascuna decade al Commissario di guerra, ed all’Ufficiale del Genio uno stato che presenterà il riassunto della situazione d’ alloggio, onde si possa conoscere il numero delle stanze , che sono occupate 3 e quelle che sono vacanti. Tale stato sarà conforme alle module N. 7, e 8. TITOLO IV. Della vigilanza sulle Caserme, manutenzione, e proprietà delle medesime. 31. I Comandanti delle Piazze, e posti ove trovansi fabbriche addette all* alloggio militare , e sotto di loro gli Ajutanti di Piazza, avranno la vigilanza su questi stabilimenti per mantenervi colla loro autorità queir ordine, che a termini del presente regolamento deve regnarvi. 32. Essi terranno man forte perchè il Tenente, o sotto-Tenente di ciascuna compagnia di ogni corpo della guarnigione faccia regolarmente due visite al giorno nelle Camere, corritoj , e scale occupate dalla sua compagnia, onde assicurarsi che tutti questi luoghi siano tenuti colla più grande decenza . La prima visita verrà fatta alla mattina un’ora dopo che la truppa sarà levata, e la seconda verso le 4 della sera. 33. L’Uffiziale di visita d’ogni compagnia