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    VI.	I Comuni che non possono soddisfare i loro debiti coi mezzi espressi negli articoli 3 e 4 sono obbligati, sopra istanza del Creditore previamente autorizzata dal Governo j a supplirvi con un"* imposta addizionale sull’ Estimo . L’ autorizzazione del Governo non può oltrepassare li quattro denari annui per ogni scudo d’ Estimo.
    VH. Qualora per circostanze non prevedute al tempo del contratto debito,• o per altri motivi divenisse soverchiamente gravoso ai Comuni il pagamento dei loro debiti coi mezzi espressi negli articoli antecedenti, può il Governo Sopra loro iìtanza accordare una dilazione al pagamento suddetto in tutto o in parte, combinando coi riguardi verso i Comuni quelli dovuti ai loro Creditori ed interessati.
    Vili. Qualora un debito sia stato contratto da un Comune, che ora si trova diviso in due^ o più Comuni, o sia aggregato in tutto o in parte ad altri Comuni , il pagamento del debito coi mezzi portati dalla presente Leggej incumbe al Territorio, che al tempo del contratto debito componeva il Comune debitore. La stessa compartecipazione ha luogo per le attività.
    I)(. 11 disposto nella presente Legge ha luogo anche rapporto ai debiti de1 Comuni verso la Nazione. Quanto però ai debiti per capitali infruttiferi e per annualità arretrate a tutto r anno 1803 ha luogo a favor de