X 83 X TITOLO I. Amministrazione, riparazione, e conserva-zione delle fabbriche militari> che servono per caserme e per padiglioni. Àrt. r. I soli Uffiziali del Genio sono incaricati , sotto gli ordini immediati del Ministro della guerra, di dirigere, invigilare, e far eseguire i lavori relativi alle caserme , ed agli altri edifizj militari situati nelle Piazze , e ne’ posti di guerra non che negli altri comuni della Repubblica. Il Ministro però potrà continuare > per quanto le circostanze 10 esigeranno, a far supplire al difetto di questi Ufficiali col mezzo degli Ingegneri civili, che dipenderanno in tal caso dal Direttore delle fortificazioni, 2. Vengono eccettuati dagli edifizj militari suddetti gli arsenali, le fonderie, le sale, e manifatture d’armile rimangono sotto la direzione degli Ufficiali d’artiglieria, tranne i casi, in cui il Ministro della guerra stimasse d’incaricarne gli Uffiziali del Genio. 3. Il servizio degli Uffiziali del Genio relativo ai lavori, ed alla vigilanza sulle caserme, e sugli stabilimenti militari sarà fatto nella stessa maniera, che da essi si pratica relativamente alle fortificazioni. 4. Allorché si eseguiranno lavori relativi alle fabbriche ) ed agli stabilimenti militari 11 concorso dei Comrnissarj di guerra sarà sol-