X 52 X pra distinti bullettini si eseguisce dal Consesso alla presenza de’ votanti per terza apposita mano . 16. I voti si ammettono colla ballottazio. ue segreta secondo la pratica addottata ne* Consiglj Comunali, e colla stessa pratica se ne fa lo scrutinio rispettivo, dichiarandosi in appresso dal Delegato politico ad alta voce il numero de-' voti favorevoli, o contrarj che ciascuno degli aspiranti ha riportato nella votazione . 17. Quegli fra i Concorrenti, il quale avendo ottenuto individualmente il voto favorevole del maggior numero de’ votanti per uno almeno di più della metà, prevalga comparativamente per maggiori voti sopra gli altri concorrenti viene proclamato come eletto . 18. Nel caso deirunico aspirante la maggiorità assoluta de* voti favorevoli basta per 1J elezione. 19. Nel caso dimoiti concorrenti dove nessuno individualmente ottenga la maggioranza assoluta, la sola prevalenza comparativa sopra gli altri non basta per la definitiva elezione. Quindi la votazione si ripiglia col metodo medesimo , finché risulti in favore di alcuno rassoluta insieme, ed insieme la comparativa maggiorità. 20. Nel caso che il diritto della Comune, o della rappresentanza patrona sia circoscritto alla sola proposizione d’una terna, que-