)( 9* X necessatj perché al più presso tutte le ca« mere, scale, ed altri locali delle caserme , ed alloggi degli Uffiziali siano numerizzati con ordine progressivo. Sarà di lui cura nei locali d’alloggio d’ Uffiziali di far inscrivere il grado , a cui son destinati ciascuna stanza , od appartamento . 27. Dopo che lo stato di ciascun corpo di caserma, alloggio d’Uffiziali, od altro stabilimento militare disponibile sarà definitiva* mente compilato, il Commissario di guerra incaricato della polizia delle fabbriche militari , ne trasmetterà un doppio all’ Ordinatore . Il Commissario ordinatore dopo riuniti gli stati particolari ne formerà uno generale, che unitamente alle sue osservazioni innol-trerà in copia al Ministro della guerra* 28. Il Custode di ciascuna caserma rimetterà il primo giorno d'ogni decade al Conservatore uno stato di tutti i movimenti accaduti durante la decade precedente nella caserma, della di cui vigilanza sarà egli incaricato. Tale stato sarà conforme alle mo-dule N. 3 , e 4. 29. Il Conservatore terrà pure dei controlli separati per ciascheduna caserma a norma degli stati di movimento ch’egli c in dovere di verificare. Sui detti controlli saranno portate tutte le mutazioni giornalierej ed essi dorranno essere conformi ai modelli 5, e 6.