)( 58 )( Ricevitore d’ ogni Comune a quello del rispettivo Dipartimento ^ che ne verserà il prodotto nella Cassa del Tesoro pubblico. Artico io 111. Le somme relative vi saranno tenute in deposito a disposizione del Ministro dell’ Interno per supplire alle spese della Stampe^ ria medesima, a cui restano specialmente assegnate . Artico zo IV. Il Ministro dell’interno farà fornire intan* to a tutte le Comuni, che non ne sono provvedute, la raccolta del Bullettino delle Leggi, ed il Foglio Officiale dall’epoca della Costituzione del 1802 in avanti. Articolo V\ Il prezzo di questa raccolta è fissato a quattro soldi per ogni foglio, è pagato come nell’art. II., ed assegnato per le spese indicate all' alt. III. Artico 1 o VI. Il Ministro dell'interno, o il Ministro del Tesoro sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, dell’ esecuzione di questo De-