)( 90 )( TITOLO III: Doveri dei Conservatori, e Custodi. Art. 21. I Conservatori saranno incaricati dei dettagli d’alloggio; dirigeranno i Custodi nell’esercizio creile ioio incumbenze, e si procureranno tutte le notizie, e schiarimenti necessarj sulla distribuzione e sul movimento degli alloggi. 22, I Conservatori saranno sempre presenti alla distribuzione dell’ alloggio, che si farà all’arrivo di una truppa, ed alla evacuazione quando essa parte; saranno particolarmente responsabili verso il Commissario di guerra in ciò che riguarda il dettaglio dell’ al-loggio , e verso 1’ Uffiziale del Genio per quanto concerne la conservazione de’ locali. 23. I Commissarj di guerra essendo specialmente incaricati, e responsabili dell'impiego degli alloggi militari secondo i doveri del proprio istituto, ed a norma de'veglian-ti regolamenti, si procureranno al più presto dai rispettivi Conservatori lo stato gene, rale di tutti gli alloggi tanto degli Ufficiali, che de’sotto-Ufficiali, e soldati compresi nel circondario loro attribuito . Di tale stato ne sarà rimesso un doppio all’Ufficiale del Genio più anziano che si troverà nella Piazza. Detto stato sarà confor-