)( 102 )( 68. Vi saranno nelle caserme delle camere separate per alloggiarvi unitamente gli ammogliati . 69. Sarà pure destinato a ciascun corpo d’ infanteria o cavalleria una o più stanze per magazzino d’ abbigliamento della capacità di venti a venticinque letti. Un’ altra stanza o più dell’ egual capacità sarà pure destinata per magazzino di biancheria calzatura, e piccol equipaggio. 70. Vi sarà inoltre un altro locale adattato per servire di magazzino d’ armi, il quale avrà le sue'"rastrellière capaci per il trentesimo delle armi della truppa al completo. • 71. Le scuderie saranno stabilite in modo da tener separate le compagnie , e gli squadroni . 72. I cavalli degli Uffiziali saranno alloggiati nelle stesse scuderie di quelli delle compagnie , o squadroni , cui sono attaccati gli Uffiziali . 75. Pt.r ciascun reggimento di cavalleria vi saranno delle scuderie , dove saranno trattati i cavalli ammalati. Tali scuderie per quanto è possibile dovranno essere isolate , e separate da quelle delle compagnie; ciascuna di esse porterà la capaciti di circa 20. cavalli. 74. Per ciascuno squadrone sarà assegnato un sito chiuso per magazzino di foraggio ; dovrà esso avere la capacità di contenere il foraggio per quattro giorni . 75. Tra una scuderia , e F altra , od al-