)( H2 X Un’ altra pure sarà data agli Uffiziali di sanità, che sono di guardia. 118. Vi sarà un locale per il corpo di guardia , e si destineranno una o due camere per l’uffizio dei commessi all’entrate. Una pel portiere. 119. Sarà assegnata una camera per alloggio del magazziniere deJsaccbi, ed altra grande ad uso di magazzino. 120. Al magazziniere generale degli effetti dello spedale saranno assegnate Due camere pel di lui alloggio . CJna per quello degli aggiunti. Una per gli ufficj. Una pel portinaio. Ed una per gli operaj. Le ultime due camere però si daranno solo quando il magazzino sarà separato dallo spedale. 121. Il Magazziniere delle distribuzioni avrà per alloggio due camere , una per lui e 1’ altra per l’ ufficio . 122. Nelle Piazze murate ai magazzinieri di effetti militari saranno assegnate due sole camere, una per l’alloggio, e l’altra per 1’ ufficio. 123. Pei magazzinieri generali sarà fatto l’assegno fissato per quelli degli spedali militari all’art. 120. 124. Nelle Piazze forti la guarnigione delle quali oltrepasserà 4000 uomini , saranno assegnate al magazziniere degli approvisio- na-