li J4 )( dello stessò mese la discussione sull* istesso progetto, raccolti i suffragi a scrutinio segreto decreta li Tutti i debiti legittimamente contrai ti dai Comuni incumbono ai medesimi. II. Sono ad essi conservati tutti i beni ed altre attività loro competenti. III. Pei debiti legittimamente contratti dai Comuni per cause indipendenti da somministrazioni militari fatte posteriormente al primo Maggio 1796 , ove siano liquidati a norma degli articoli 4 e 6 della Legge zi Settembre annoi. 1802, e in facoltà de’loro Creditori escuterli nelle vie regolari pel pagamento coi mezzi espressi nei SS, 1 e 2 dell’ art. 133 della Legge 24 Luglio anno I. 1802. Tale escussione per ora non ha luogo riguardo ai debiti contratti dai Comuni per cui ai medesimi può competere il rimborso verso la Nazione . IV. Ove tali mezzi non bastino, possono i Comuni esser escussi sulle loro proprietà ed altre attività obbligate pei detti debiti . Vi Sono eccettuati dall’ escussione i pascoli , i boschi e gli edifìcj di proprietà de1 Comuni j in quanto siano necessarj agli usi de’ medesimi e de’ loro abitanti ; Questa necessità è conosciuta e determinata dal Governo,, sentito eziandio il Creditore.