)( 87 )( no soltanto per accidente destinate ad uso militare. Non verranno nominati der*Conservatori, che per quei comuni dove vi siano stabili-menti che portino il bisogno non meno di tre Custodi, a senso dell’ articolo 15 infra* scritto . 12. Per ridurre gli impiegati incaricati della vigilanza sugli edifizj militari al numero strettamente necessario alla sicurezza, ed alla conservazione delle fabbriche militari , il Capo dei Genio d’ogni Piazza presenterà uno stato degli impiegati che è indispensabile di mantenere; questo stato sarà inviato all* Ispettore Generale del Genio al più tardi un mese dopo la diramazione del presente regolamento , per essere in seguito rimesso al Ministro della guerra . 13. I Conservatori, ed i Custodi dovranno essere cittadini della Repubblica Italiana. I Direttori di fortificazione proporranno ciascuno nella rispettiva direzione quei soggetti che riputeranno più idonei per le incum-benze di Conservatori, e di Custodi, ed accompagneranno le loro proposte al Generale Ispettore del Genio, corredate dei ricapiti che giustifichino 1* idoneità degli aspirante, e r Ispettore del Genio , le innoltre-r* colle sue osservazioni al Ministro della d’impieghi di Conservatore, e di Custode vn Sono permanenti, e cessano di