1 X a* X Articolò X. A cominciare dal primo Maggio 1806 nessun Ricevitore , o Cassiere potrà fare pagamento di veruna sorta_, e di qualunque benché minima somma, salvo sopra Mandato di Uno dei Ministri, coir ordine^ ed assegno del Ministro del Tesoro pubblico. Articolo XI, Riguardo però alle Casse delle Intendenze, e delle Direzioni del Demanio^ i pagamenti per le spese dell’ amministrazione rispettiva 5 si dovranno fare sù Mandato del rispettivo intendente, e Direttore, preceduto da Decreto di approvazione superiore, del quale si farà menzione nello stesso Mandato,