)( 112 )( come prestiti, si riguarda il capitale espres«* so nell’atto, e che ne fa l’oggetto. 83. Se nella costituzione e cessione de’vi-ializj e pensioni non è stato espresso il ca~ pitale, questo si ragguaglia in ragione di lire cento per ogni lire otto dell’annualità. 84. Nelle transazioni il capitale è determinato dalla somma in danaro che si paga y dal valore dato dalle parti ai mobili e stabili che si rilanciano, o alle prestazioni che si convengono. Quando le parti non ne abbiano espresso il valore, si liquida questo colle norme stabilite dal presente regolamento. 85. Negli appalti d' opere o somministra-zioni, il capitale è desunto dal prezzo e-spresso, e in difetto, dal valore in cui saranno liquidati gli oggetti cadenti nell’ appalto . I pagamenti in più rate o annualità si cu» mulano, e vi si aggiunge il valore delle anticipate ^ ed altri correspeitivi a favore di chi dà l’appalto come negli affitti. 86. Nelle trasmissioni di proprietà che si effettuano per morte, o per donazione , il Valore de' stabili è determinato come negli art. 73. e 75. . II valore de’ cominj diretti come all’ ari. . Il valore de’livelli o dominj utili è determinato come quello delia piena proprietà , tfedncendo però dal valor capitale così foi-