X ufi X E ciò dire i dii itti di registro pei quali soli avranno il diritto di rimborso verso le parti • 98. 1 Notaj recidivi sotio multati del doppio: recidivi di nuovo, saranno interdetti dall'esercizio della professione. 99. Gli articoli 96 gy 98 sono comuni ai cancellieri e segretarj degli ufficj de’ corpi amministrativi, e giudiziari rispetto agli atti di essi corpi ed uiBcj soggetti al registro, LJ ufficio del registro presso cui essi cancellieri e segretarj debbono fare registrare detti atti è l’ufficio del Cantone, in cui essi esercitano le loro funzioni . 100. I notaj , cancellieri, e segretarj che avranno anticipalo come sopra i dritti di registro, ne ottengono dalle parti il rimborso. Quando le parti, trascorsi i termini prefissi alla registrazione e fra giorni dieci dal» la notificazione loro fatta del seguito pagamento de'dritti di registro, non si prestino al rimborso, vi sono compulsi a favore del pagante coi modi e privilegj competenti alla nazione, 101. Gli atti menzionati nell’art. 2 tif. I, del presente regolamento fatti per scrittura privata non depositata nei protocolli de’notaj , o per convenzione verbale nei casi permessi dalla legge, devono sotto pena del doppio dritto, farsi registrare dalle parti entro i termini prescritti dalF articolo 96 da misurarsi dalla data della scrittura, o dall'* adempimento di fatto dell’atto medesimo quando 1