)( 80 )( sono ridotte al valor nominale a ciascuna di esse attribuito nella Tariffa medesima. II. Dette monete nel valore ricotto continueranno provvisoriamente nei rispettivi Dipartimenti del basso Pò 3 Reno, e Rubicone ad essere tollerate in corso, e ricevute ne’ pagamenti alle Casse pubbliche per la quota attualmente praticata. Non sono compresi nelle disposizioni del presente articolo il Distretto di Rovigo, nè quelle altre frazioni di detti Dipartimenti, le quali prima dell’unione non appartenevano allo Stato Pontificio, neJ quali Distretti , e frazioni, continueranno provvisoriamente ad essere toll rate in corso, e ricevute ne* pagamenti alle Casse pubbliche per la quota attualmente praticata, le sole monete erose3 e di rame proprie degli Stati ai quali in addietro appartenevano. Ili. E’vietata l’introduzione, e spendizio-ne di qualunque altra valuta estera erosa, e di rame ne* suddetti tre Dipartimenti. N* è vietata pure la ritenzione passato un mese dal giorno della pubblicazione del presente Decreto. IV. I Contravventori all’art. precedente, oltre la perdita delle valute suddette, che cadranno in commesso, incorrono nella penale del doppio valore delle medesime. V. I Ministri delle Finanze, e del Tesoro pubblico, ciascuno in ciò che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente De-