)( 63 )( XXI. Le Autorità non hanno alcun riguardo agli atti scritti in carta non bollata, ove la Legge prescrive il bollo. «XXII» Qualunque Arbitro , Giudice, 0 * Cancelliere, che ammette, e fa fondamento, 0 scrive sopra carte mancanti di bollo come sopra, è tenuto a rifondere alle parli le spese occorrenti per la rinovazione del giudizio . XXIII. I Notaj, Segretarj, Cancellieri del Censo ed Ufficiali pubblici qualsivogliano, che ricevessero e stendessero, o spedissero copie in carta non bollata contro il prescritto dalle precedenti disposizioni, pagano lir. 100 per ogni contravvenzione, ed in caso di recidiva sono sospesi dall’ esercizio dell’ impiego per un anno. XXIV. I sunnominati, non meno che gli altri enunciati nel $. 6 dell’art. 8, e nell’ art. 11, saranno tenuti di presentare i loro libri e registri alle Autorità da disegnarsi dal Governo, ogni qualvolta ne\ vengano richiesti, sempre però colle cautele necessa* rie, perchè sia garantito il loro interesse. XXV. Chi è trovato vendere o distribuire senza bollo qualcuno degli oggetti contemplati negli art. 14 e 15., incorre per ciascuna volta nella multa di lir. 200, da applicarsi per due terzi al denunziatore, e per l'altro al Tesoro nazionale. XXVI. Chi osasse falsificare o contraffare 1 Bolli della Repubblica , è punito con dieci