X 62 X XIV. Le stampe dei fogli periodici, e ¿elle gazzette si fanno in carta bollata, ed il bollo importa un mezzo soldo per fo-glio. XV. Le carte da giuoco sono bollate, ed il bollo importa soldi sei per mazzo. Per le carte di transito, come pure per quelle fabbricate nella Repubblica che si spediscono all’estero, il Governo prescrive i regolamenti, onde combinare il favore che meritano coir interesse nazionale. XVI. In ogni capo-luogo di Piefettura vi sarà un Ufficiale di Finanza destinato ’ad ap-> porre il bollo alle carte da giuoco, ai fogli pubblici , agli, affiss , alle cambiali, ed alla carta inserviente alla formazione dei libri nominati al § 6 dell’art. 8, non che alle carte scritte all’art. 13. , XVII. L'impronto del'bollo non può essere coperto, nè alterato dallo scritto o in altro modo, in difetto l’atto è nullo. XVIII. Qualunque foglio 0 mezzo foglio non può servire a più d’un atto, salvo il secondo atto fosse un’assoluzione dell’obbligazione contenuta nel primo. XIX. Le Leggi, e gli atti del Governo, e delle altre Autorità amministrative non si stampano, nè si scrivono in carta bollata. XX. La pena per le contravvenzioni^all’ obbligo di scrivere o stampare in carta bollata, oltre la nullità dell’atto, è di lir. 100 per ogni volta.