\ X 3« X NAPOLEONE I. Per la Grazia di Dio, e per le Costituzioni Imperatore de* Francesi, e Re d'Italia. Eugenio Nafoieone di Francia Vice-R& d1 Italia, Arcicancelliere di Stato delV Impero Francese , Governatore degli Sta• ti Veneti, e Luogotenente di S. 31. 1., e H, per il Comando in capo delV Armata, d* Italia, a tutti quelli che vedranno le presenti salutfe. Noi in virtù dell* Autorità che ci è stata delegata dall* Altissimo, ed Augustissimo Imperatore e Re NAPOLEONE L nostro onoratissimo Padre3 e graziosissimo Sovrano, .ÀlBbiamo decretato., e decretiamo. Articolo I. Nella parte della Città di Verona a sinistra deir Adige, e in tutte le altre Città, e Comuni murate della Terra ferma Veneta sarà posta in attività al primo Maggio i8o<5 l’esazione dei Dazj di consumo alle porte, ed ai molini interni secondo le Leggi, e discipline del Regno, ed in conformità della Tariffa annessa al Decreto di Sua Maestà