X « )( Articolo III, Verranno prese con Decreti speciali, e pubblicate a parte le variazioni ed addizioni alle Leggi Daziarie del Regno, che si riconosceranno necessarie, sia in conseguenza della riunione, sia per rapporto dei bisogni generali del Commercio, Artico zo IV, La Camera di Commercio di Venezia si occuperà senza ritardo delle misure, che credesse conveniente di proporre a questo riguardo. Articolo V• L’Istria, e la Dalmazia rimarranno prov* visoriamente in materia di Dogane nello stato in cui trovami, Articolo VI, Il primo Maggio 1B0G il Ministro delle Finanze sarà incaricato dell* esecuzione del presente Decreto, il quale sarà provvisoriamente pubblicato nel Territorio Veneto