X 53 X Artico io 49. La pena portata dagl’Articoli 2(5., e 27. della Legge 11. Settembre 1802. è applicabile a chiunque fabbrica , introduce , 0 ritiene dolosamente presso di se carta cogl’ impronti distintivi di quella, che si venderà per T uso del bollo della Finanza , e non proveniente dalla medesima. SEZIONE III. Carte da Giuoco• Artico lo 50. Ne* Teatri^ Caffè, Alberghi, Osterie, e sìmili luoghi pubblici non si potranno adoperare carte da giuoco, che non siano di fabbrica nazionale, ed abbiano il Bollo dell' Amministrazione . A rticoio 51. I fabbricatori di carte da giuoco sono tenuti a contrassegnare le carte, che fabbricano con segni distintivi della propria fabbrica, che loro verranno indicati, e forniti dall* Amministrazione,