)( 5* X die avesse dovuto originariamente farsi, e non fqgse stato fatto in carta bollata : Articolo 46. Qualunque carta suscettibile di bollo, e di dimensioni diverse da quelle della carta venduta dalla Finanza, non potrà mai avere un bollo minore di soldi due, e mezzo, se l’atto è originale, e di soldi cinque se copia . Quando le dimensioni della carta portata al bollo fossero maggiori di quelle del foglio venduto dalla Finanza , si apporrà il bollo doppio pel foglio, e pel mezzo foglia in proporzione . Per le carte però destinate agli Ufficj di registro, od archivio pubblico, il prezzo del bollo non sarà mai maggiore di soldi dieci. Articolo 47. Tra il bollo, e la scritturazione non può lasciarsi intervallo. Con un Regolamento verranno prescritte le discipline convenienti per prevenire, e reprimere ogni abuso. Artico io 48, Cessa l’obbligo del bollo in tutti gli atti in cui il bollo sarebbe a carico della nazione. Nei contralti colla nazione, il bollo è a carico di chi contratta con essa.