X 9° )( leggi possono farsi, e si fanno per scrittura privata, o per convenzione verbale, sempre-che però detti atti e contratti non riguardi no acquisti di dominio, usufrutto, livelli, affitti de’beni stabili, decime, rendite, e prestazioni perpetue, rendite vitalizie e pensioni , costituzioni o scioglimento di stabili-menti commerciali, ne’ quali casi il registro è di obbligo. 3. E’ pure di obbligo il registro di detti atti e contratti quando si voglia in vigor d-’ essi -ottenere alcun privileggio legale od ipoteca , od anche farsene uso semplicemente in atto e procollo pubblico, 0 avanti le Autorità sì amministrative, che giudiziarie tanto dentro, che fuori del Regno* 4. La formalità del registro esige i 1. Che nel termine prescritto si rimetta all* ufficio del registro 1* originale o la copia autentica del documento contenente l’atto soggetto al registro. 2. Che contemporaneamente si paghi il diritto stabilito. 5. L'obbligo e la tassa del registro sono determinati dalla natura dell’atto, e non dalla denominazione. 6. Gli atti soggetti a Registro e non registrati nei termini e modi prescritti non producono verun effetto civile. 7. I patti privati non derogano agli obblighi , nè esimono il contravventore dalle pene imposte dal presente Regolamento, salva tra