)( 9 )C nessi ài Feudi, o per qualunque altro Tito- lo posseduti o eserciti , sì da’ Comuni, che daJ Privati, sono, e s’intenderanno col primo giorno di Maggio 1806 avvocati allo Sta-* to . Articolo II. I Beni, e le Rendite feudali indipendenti dall’ esercizio di un diritto regale rimarranno presso i Possessori attuali y conservate per ora le obbligazioni inerenti a’ detti Eeni ^ tanto a favore de’ chiamati * che dello Stato é Articolo IÌL V indennizzazione de’ Possessori de’ diritti avvocati allo Stato sarà verificata, e liquidata secondo i principe e le forme prescritte dalle Leggi Generali del Regno. Articolo IV* II primo Maggio prossimo il Ministro delle Finanze sarà incaricato dell’ esecuzione del presente Decreto, il quale sarà provvisoriamente pubblicato nel Territorio Veneto