x n )( Articolo IL Conformemente alle disposizioni dello stes-* so Decreto 7. Ottobre 1804. comuni a tutte le Monete indigene dei diversi Dipartimenti del Regno , tutte le Monete attualmente cir-* colanti negli Stati Veneti pra riuniti, e non ammesse nominatamente uella Tariffa de! Regno, non potranno , finché venga altrimenti provvisto, aver corso in veruna altra p^r* te del Regno. xArticoio III, Il ragguaglio della Lira Veneta rispetto, alla Lira di Milano fissato dal Decreto 7, Novembre 1804. in ragione di Lire tre Venete per ogni due Lire di Milano sarà pure osservato negli Stati Veneii ora riuniti 3 salve, quanto all’admissione ne’pagamenti, e al valore legale delle Monete ora circolanti ìtTdelti Stati, le disposizioni delle leggi locali , e delle convenzioni particolari. Articolo IV. Il 1. Maggio prossimo il Ministro delle Finanze sarà incaricato dell’esecuzione del presente Decreto, il quale sarà provvisoriamente pubblicate nel Territorio Veneto sot-