X n X TITOLO II. Casse • Articolo VII. In ogni Capo luogo di Dipartimento vi sarà •* 1. Un Ricevitore per 1* esazione delle Im« poste prediali del Dipartimento. 2. Un Cassiere presso le Intendenze . 3. Un Cassiere presso la Direzione del De» manio, e diritti uniti. Artico lo Vili, Fanno centro in dette Casse , secondo la natura delle esazioni, tutti gl’ introiti, che avranno luogo a datare dal primo Maggio 1806 per conto della Nazione, anche per titoli, e cause anteriori a detta epoca. Articolo IX Le Amministrazioni del Lotto, e delle Porte verseranno provvisoriamente i loro pro^ dotti nella Cassa dell’intendenza Locale. Per detti prodotti, e per qualunque alfro , che vi colasse estraneo alla propria Amministrazione , V Intendente farà tenere dei registri a parte,