;( 119 )( concorso nuova sostanza, non può questa devolversi ad alcuno, se prima non sono pagati i dritti competenti di registrazione. 108. Gli atti fuori del Regno dovranno essere registrati nell'* uffìzio del Cantone dove sono situati i beni o la maggior parte de’beni stabili cui quelli si riferiscono. Quando gli atti non si riferiscono a beni stabili, saranno registrati nell’ uffìzio del cantone deli* ultimo domicilio dei contraenti se essi, o altro di essi è suddito, in difetto potranno essere registrati in qualunque uffìzio di registro del Regno. 109. Il termine per la registrazione degli atti fatti dai sudditi fuori di Stato e contemplati nell’art, 13 tit. I. è stabilito come segue : Se 1’ atto è fatto in uno Stato confinante col Regno, il termine è di giorni 40. Se in uno Stato non confinante, ma situato nell’Italia, di giorni 50. Se fuori dell’ Italia, ma in Europa , di giorni 90. Se in America di un anno, e di due se in Affrica od Asia. no. Gli acquisti per successioni, legati, donazioni a causa di morte si registrano. Se trattasi di proprietà, usufrutto, livelli, decime e rendite su beni stabili, neir ufficio del cantcne dove sono situati. Se d’altri effetti, nel luogo, ove il de-fuEio teneva ultimamente il suo domicilio.