)( «4 )( anni di pubblico lavoro, oltre la rifusione dei danni recati alla Nazione. XXVII. Se il falsificatore o contraffattore fosse addetto al servigio della Nazione nell’ •ufficio od azienda del Bollo, la pena è di dièci anni di ferri . 3ÌXVIIÌ. Chiunque addetto all* ufficio del Bollo defraudasse in qualunque modo gl’introiti della Nazione, è parimenti punito con pena non minore di un anno di ferri, e non maggiore di cinque. XXIX. Anche prima che si metta in uso dalla Fin nza la nuova carta bollata, dovranno dalla pubblicazione della presente Legge osservarsi le altre disposizioni della medesima , ed impiegarsi la carta attuale in tutti gli usi , ne’quali dovrà a’ termini di Legge adoprarsi la nuova. Firmat. Taverna Presidente. L. S. Sott. G. Tamassia I. Astolfi Segretari. Certificato conforme In assenza del Consig. Segr. di Stato}. Il Seg. Centrale della Presidenza . Canzoli. Venezia lì 25. Aprile 1806. Per Commissione del Consigliere di Stato, Amministratore Generale delle Finanze, e del Demanio degli Stati Veneti^ Comandante della Legion d’onore. Mengotti Segr. Gener NA-